Introduzione: La regolamentazion del gin nell'Unione Europea
Il gin è uno degli spiriti più iconici al mondo, apprezzato per la sua versatilità e la complessità aromatica conferita dalle bacche di ginepro e da una vasta gamma di botanici. Tuttavia, dietro alla sua apparente semplicità si nasconde una regolamentazione che ne disciplina la produzione, la classificazione e l’etichettatura.
Nell’Unione Europea, la normativa sul gin è stabilita dallo Spirit and Drink Regulation (UE) n. 2019/787, del 17/04/2019 che definisce i criteri per distinguere le diverse tipologie di gin, specificando i metodi di produzione ammessi, il ruolo del ginepro e i limiti per l’uso di aromi, additivi e zuccheri.
Si deve partire da un alcol di base di origine agricola, con un titolo alcolemico minimo di 96% vol. dove il ginepro sia l’aroma predominante ed essere imbottigliato ad un tasso alcolico minimo di 37,5% vol.
Bisogna considerare che queste linee guida sono valide per l'Unione Europea, mentre altre parti del mondo potrebbero adottare regolamentazioni diverse, seppur con alcuni punti in comune.
Gin
Caratteristiche | Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola. |
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Gradazione minima | 37,5 % vol. |
Aromi consentiti | Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante. |
Note (Dry Gin) | Il termine «gin» può essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito. |
Gin Distillato
Metodo di produzione |
la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure |
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Gradazione minima | 37,5 % vol. |
Note |
Il gin prodotto unicamente aggiungendo essenze o aromi all'alcole etilico di origine agricola non è gin distillato. Il termine «gin distillato» può includere o essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito. |
London Gin
Tipo |
Il London gin è un gin distillato che soddisfa i seguenti requisiti: |
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Gradazione alcolica di distillazione | ha un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.; |
Ingredienti aggiuntivi | Solo acqua; no coloranti, no edulcoranti > 0,1 g/l. |
Gradazione minima finale | 37,5 % vol. |
Note | Il termine London gin può includere o essere completato dal termine «dry». |
Bevanda Spiritosa al Ginepro
Metodo di produzione | La bevanda spiritosa al ginepro è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedris L.). |
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Gradazione minima | 30 % vol. |
Aromi complementari | Possono essere impiegate come complemento alle bacche di ginepro altre sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, piante con proprietà aromatizzanti o parti di esse o una combinazione di questi elementi, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate. |
Note | Può essere denominata "Wacholder" o "genebra". |
Sloe Gin
Metodo di produzione | Lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole. |
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Gradazione minima | 25 % vol. |
Aromi consentiti | Nella produzione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali. |
Denominazione | La denominazione legale può essere completata con il termine "liquore". |